In particolare, la Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’ex ad, ha evidenziato che “i giudici di merito sono pervenuti alla decisione dopo un attento esame delle teorie scientifiche generali elaborate”. Dunque, “lungi dall’essere opinioni personali o consocenze del giudice, sono fruttto del sapere scientifico”. Ancora la Suprema Corte osserva come “il giudice di merito ha rilevato come gli esperti, intervenuti nel confronto scientifico che ha caratterizzatop il dibattito processuale, abbiano collegato alla esposizione ad amianto e quindi all’inalazione delle relative fibre, l’insorgenza dell’asbestosi e abbiano evidenziato come, ad ogni ulteriore inalazione, abbia fatto seguito un aggravarsi della malattia ritenuta firmata dall’amianto”.
Una malattia che, secondo gli ‘ermellini’, è stata “determinata dalla mancata attuazione degli interventi necessari ad evitare la diffusione all’interno dello stabilimento e nell’ambiente esterno circostante, delle polveri e fibre di amianto”. Lo stesso ragionamento, aggiunge ancora piazza Cavour, vale per “il decesso del residente presso lo stabilimento morto per la patologia tumorale che ha portato alla morte dei tre lavoratori”. Del resto, fa notare ancora la Cassazione, la scienza medica ha dimostrato che “la neoplasia è caratterizzata da una latenza temporale molto elevata (20-40 anni) e da un decorso breve (1-2 anni)”.
(05 dicembre 2012)
Fonte:
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/12/05/news/cassazione_fibronit-48139046/
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